Etica dello psicologo
Gli psicologi e psicoterapeuti regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi sono tenuti al rispetto di un’etica lavorativa che viene esplicitata nel “Codice deontologico degli psicologi italiani”. Chi non rispetta questi precetti viene punito secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Dato che il codice deontologico degli psicologi è piuttosto lungo da leggere ho estratto degli stralci degli articoli del codice deontologico che a mio avviso possono essere utili da conoscere per le persone che desiderano intraprendere un percorso di consulenza psicologica o di psicoterapia. Per chi volesse consultarlo nella sua interezza può cliccare questo link.
“Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione” quindi è tenuto a segnalare i casi in cui qualcuno si spaccia per psicologo o afferma di svolgere terapie psicologiche quando non ne possiede i titoli professionali.
“Lo psicologo opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace”– “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi”. Quindi opera unicamente nell’interesse delle persone che si rivolgono a lui e non nel proprio.
“Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”.
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale”.
“Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale” questo significa che non può rivelare pubblicamente che una persona ha svolto o sta svolgendo un percorso psicologico.
“Lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi”. Questo significa che non bisogna condizionare le persone rispetto al professionista che desiderano scegliere.
“Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”. – “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza”. Questo significa che è nostro compito informare in modo chiaro le persone sui costi , su ciò che si farà insieme, sugli obiettivi terapeutici da raggiungere, sulla frequenza delle sedute e sulla ipotetica durata del percorso (anche se questo punto è difficile essere molto precisi).
“Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa”.
“Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare relazioni nel corso del rapporto professionale”. Questo significa che non è possibile quindi fare un percorso terapeutico con persone che si conoscono nella vita privata.
“Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.
“Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela”. Questo significa che pubblicità in cui si garantiscono risultati grandiosi o si fanno promesse di felicità, miglioramenti straordinari rispetto alla propria vita sono da considerarsi ingannevoli.